cherubino

Regolamento

Regolamento del Centro interdisciplinare “Scienze per la pace” – (Cisp)

(Decreto rettorale numero 28179 del 1° agosto 2013)

Articolo 1 – Costituzione e sede del Centro di ateneo “Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace”

1. Presso l’Università di Pisa, ai sensi dell’art. 39, quinto comma dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo è istituito il Centro di Ateneo “Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace” (Cisp) con sede in Pisa, via Emanuele Filiberto Duca d’Aosta, 1.

2. Il Cisp promuove, coordina e sviluppa attività di ricerca e/o formative; gestisce e/o fornisce servizi di interesse generale per l’Ateneo nell’ambito delle finalità individuate nel successivo art. 2.

Articolo 2 – Finalità

1. Il Cisp ha finalità istituzionali volte a:

  • promuovere, condurre e coordinare studi e ricerche interdisciplinari connessi alla problematica della pace e della prevenzione e gestione dei conflitti (Peace research), nonché agli aspetti connessi presenti nei vari settori culturali e disciplinari;
  • promuovere e sostenere sperimentazioni e iniziative di formazione e di didattica, con speciale riferimento alla educazione alla pace, alla partecipazione ed alla cittadinanza attiva, alla cooperazione allo sviluppo, ai temi della nonviolenza e del servizio civile, alla gestione, mediazione e trasformazione dei conflitti. Tali attività possono anche essere svolte insieme ad altri enti e nel rispetto delle regole previste per l’accreditamento presso organismi regionali, nazionali ed internazionali;
  • favorire e coordinare a livello locale, nazionale ed internazionale lo scambio di informazioni e iniziative atte a promuovere collaborazioni interdisciplinari per la realizzazione delle finalità suddette, attivando o promuovendo gli opportuni strumenti organizzativi nonché convenzioni ed accordi con Enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Articolo 3 – Pubblicità

1. Il Cisp si conforma pienamente al principio di cui all’art. 7 dello Statuto garantendo la pubblicità di tutte le attività svolte, dei loro responsabili e delle fonti di finanziamento. Le delibere del Consiglio ed i verbali sono rese accessibili al pubblico a norma dell’art. 52, terzo comma, dello Statuto.

Articolo 4 – Afferenze

1. Al Cisp afferiscono i docenti dell’Università di Pisa che ne facciano domanda motivata.

2. La domanda è indirizzata al Direttore che, previa approvazione della stessa da parte del consiglio del Centro, la trasmette al Rettore perché provveda alla successiva delibera del Consiglio di amministrazione.

3. Le afferenze in linea di principio non sono soggette a termine temporale, fatta salva l’espressa rinuncia comunicata direttamente dall’interessato al Direttore, che ne informa il Consiglio di amministrazione.

4. Qualora un docente afferente al Cisp non partecipi né giustifichi la propria assenza alle riunioni del Consiglio per due anni consecutivi, il Consiglio del centro, sentito l’interessato, ne propone la decadenza al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito.

Articolo 5 – Organi

1. Sono organi di governo del Cisp:

a) il Consiglio

b) il Direttore

c) la Giunta

Articolo 6 – Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto dai docenti afferenti al Cisp, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, designato dal Direttore, e da due studenti, uno dei quali designato dal Consiglio degli studenti, ed uno designato dai rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di Corso di studio di cui all’allegato 1, quest’ultimo scelto fra coloro che fanno parte del Consiglio stesso. Eventuali modifiche all’allegato non comportano modifiche del presente regolamento. Il rappresentante del personale dura in carica quattro anni e i rappresentanti degli studenti durano in carica per due anni accademici, purché risultino ancora il primo assegnato al Centro e gli altri iscritti ai Corsi di studio di cui all’allegato 1.

2. È facoltà del Direttore, anche su proposta di singoli membri del Consiglio, invitare alle sedute, senza diritto di voto, soggetti esperti nelle materie utili al perseguimento delle finalità di cui all’art. 2 per relazionare su singoli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

3. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il responsabile amministrativo di riferimento del Cisp, con funzioni di segretario verbalizzante. Per la verbalizzazione, il segretario verbalizzante può essere supportato da un collega, previa autorizzazione del Direttore e del Consiglio, dandone atto nel verbale della seduta. In caso di assenza o impedimento del responsabile amministrativo, subentra un sostituto nominato dal Direttore generale.

4. Il Consiglio esercita funzioni di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività del Cisp.

5. In particolare il Consiglio :

  • approva la programmazione dell’attività scientifica e la relazione annuale sull’attività del Cisp;
  • esamina e approva le proposte formulate dal Direttore in ordine alle attività istituzionali del Cisp;
  • approva il piano di gestione delle risorse;
  • delibera sulla sottoscrizione di convenzioni e contratti;
  • delibera sulle proposte di afferenza;
  • designa i componenti della Giunta;
  • approva le proposte di modifica al presente Regolamento;
  • delibera, a maggioranza dei componenti, in merito alla proposta di disattivazione del Cisp.

6. Il Consiglio è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o, entro trenta giorni, quando almeno un quarto dei membri ne faccia motivata richiesta

7. Per la validità delle adunanze e la validità delle deliberazioni si osservano le norme dell’art. 51 dello Statuto.

Articolo 7 – Il Direttore

1. Il Direttore, designato ai sensi del Regolamento generale di Ateneo, rappresenta il Cisp; esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento delle attività; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; propone al Consiglio il piano di gestione dei fondi; predispone la relazione annuale sull’attività del Cisp e la sottopone al Consiglio per l’approvazione e per il successivo inoltro all’amministrazione dell’Università.

2. Il Direttore, ai sensi del Regolamento generale di Ateneo, designa fra i professori componenti il Consiglio, un vice direttore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza. La nomina del vice è disposta con decreto rettorale. Il Direttore può inoltre attribuire specifiche mansioni a uno o più membri del Consiglio, in particolare con riferimento alla partecipazione ai programmi comunitari di ricerca.

3. Il Direttore nomina i rappresentanti degli studenti nel Consiglio, secondo le indicazioni ricevute ai sensi del precedente art. 6, comma 1.

4. Il Direttore, nei limiti delle determinazioni dell’atto istitutivo e delle norme del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, è il responsabile della gestione dei fondi assegnati dall’Ateneo a norma del Regolamento generale di Ateneo in quanto centro di responsabilità con autonomia gestionale, nonché degli altri fondi a disposizione del Centro, ad esempio provenienti da altri progetti di ricerca, oppure dalla stipula di convenzioni o contratti con soggetti esterni all’Ateneo.

5. Ai sensi della normativa vigente e della regolamentazione di Ateneo, il Direttore è investito di poteri dirigenziali e gestionali. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall’ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto dai Regolamenti d’Ateneo.

Articolo 8 – La Giunta

1. La Giunta è istituita con delibera del Consiglio, anche dietro richiesta del Direttore, per coadiuvare il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni con compiti istruttori.

2. Oltre al Direttore e al vice Direttore del Cisp, fanno parte della Giunta non più di altri cinque componenti designati dal Consiglio fra i suoi membri docenti, e nominati dal Direttore del Cisp.

3. I componenti della Giunta sono nominati successivamente alla nomina del Direttore e decadono con la fine del suo mandato.

4. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il responsabile amministrativo del Centro, con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 9 – Risorse, personale, strutture, attrezzature

1. Per il raggiungimento delle finalità generali e degli obiettivi annualmente programmati, il Cisp dispone delle risorse economiche, finanziarie, strutturali e di personale eventualmente assegnate a norma del Regolamento generale di Ateneo, nonché delle risorse provenienti dal finanziamento di progetti di ricerca nazionali, europei, internazionali, ovvero da altre attività di formazione e ricerca, anche svolte sulla base di convenzioni e contratti, nonché da erogazioni liberali e donazioni provenienti sia da soggetti interni che esterni all’Ateneo.

2. Al Centro può essere assegnato personale tecnico sia dell’area amministrativa sia dell’area tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

Articolo 10 – Collaborazioni

1. Ai fini dello svolgimento di attività formative e di ricerca o della collaborazione in attività di interesse istituzionale coerenti con le finalità del Cisp, possono essere stabilite forme di collaborazione con persone e/o strutture dell’Ateneo e/o di altri Atenei e/o di enti pubblici e privati attraverso la stipula di convenzioni approvate dal Consiglio a norma dell’art. 6.

2. Convenzioni e contratti che prevedano oneri a carico del Cisp aggiuntivi rispetto alla dotazione economica e patrimoniale nella disponibilità del Centro, vanno previamente sottoposti all’autorizzazione del Consiglio di amministrazione dell’Università.

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio del Cisp. E’ trasmesso al Senato accademico per i controlli di cui all’art. 46 dello Statuto, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell’Ateneo.

2. Per le modifiche o integrazioni al presente regolamento si applica la stessa procedura prevista per la sua adozione.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme dello Statuto, dei regolamenti di Ateneo e dell’ordinamento generale.